Fatturazione elettronica
Fattura immediata e differita, cosa succederà dal 1° luglio
Dal 1° luglio 2019 le fatture elettroniche potranno essere emesse entro 10 giorni dall'effettuazione dell’operazione.
È una delle novità recate dal decreto fiscale 2019, che mira a concedere più tempo agli operatori, oggi costretti ad emettere la fattura immediata entro le ore 24 del giorno di effettuazione.
Nel momento in cui ci si avvale di questa facoltà, è necessario indicare in fattura la data di effettuazione dell’operazione, informazione che attualmente non è richiesta e che obbligherà a modificare il tracciato XML della fattura elettronica.
Non cambierà, invece, la possibilità di documentare le operazioni ai fini Iva relativamente alla fattura immediata ed alla fattura differita riepilogativa di più operazioni.
Ma procediamo con ordine.
Fattura Immediata più tempo per l’emissione
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente da chi effettua la cessione di un bene o la prestazione di un servizio.
La fattura si considera emessa nel momento in cui viene consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente.
In base al decreto fiscale 2019 (art. 11, D.L. n. 119/2018), a partire dal 1° luglio sarà quindi possibile emettere la fattura immediata entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
Andrà, di conseguenza, obbligatoriamente indicata in fattura la data dell’operazione cessione di beni o prestazione di servizi o quella in cui è stato corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo (nuova lettera g-bis dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972).
Non sarà necessario specificarla se la data dell’operazione e quella dell’emissione della fattura coincidono.
E’ importante ricordare che fino al 30 giugno 2019 la fattura immediata dovrà essere emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione.
La nuova modalità facoltà di differire fino a un massimo di 10 giorni l’emissione della fattura riguarda solo la fatturazione immediata, mentre per quella differita o per le altre tipologie di fatturazione (ad esempio per le operazioni triangolari) restano ferme le regole proprie di queste fattispecie che,peraltro, prevedono termini più ampi per l’emissione della fattura.
La Fattura differita
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.
La fattura differita è una fattura emessa in un tempo diverso da quando avviene l'effettiva transazione.
E’ assistita da documenti, come DDT, ricevuti in un determinato periodo di tempo.
Si tratta di una facilitazione per le imprese poichè permette di riepilogare in un solo documento fiscale i pagamenti eseguiti nel mese solare da un cliente.
E’ possibile avvalersi di questa per:
1- le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt (di cui al D.P.R. 472/1996);
2- le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. In una sola fattura, va va inserito il dettaglio delle operazioni ed emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese in cui sono state effettuate le operazioni.
Un chiarimento sulle operazioni ai fini Iva
L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva per le operazioni nazionali, corrisponde:
- alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili;
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili;
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o, indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In deroga a queste disposizioni, per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (triangolazione), la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.
Si tratta del caso in cui il fornitore consegni direttamente i beni al cliente finale (cessionario del proprio cliente).
Riepilogando
Per Concludere
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il 15 gennaio scorso in occasione del Forum organizzato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti in materia di fatturazione elettronica:
- per la fattura immediata, la data da indicare in fattura è quella di effettuazione dell’operazione;
- per la fattura differita i termini di emissione non cambieranno anche dopo il 1° luglio, data in cui entrerà in vigore l’obbligo di indicare in fattura, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. g-bis), D.P.R. 633/1972, la data in cui è effettuata l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, a patto che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.
Ciò perché all'interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione.
Sul punto la circolare 14/E/2019 ha chiarito che, nei casi di cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta da DDT,sia possibile indicare una sola data, ossia quella dell’ultima operazione.
Volendo ulteriormente esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in 3 date diverse del medesimo mese solare si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI, in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 del mese successivo, valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima operazione.