Attualità
Esclusione dei veterinari dall'obbligo di fatturazione elettronica
Il 30 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’esonero dei veterinari dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, per i documenti fiscali che comprendono dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.
Con il documento giuridico numero 15 rilasciato il 30 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato, come per altri professionisti della Sanità, il divieto di emissione della fattura elettronica per tutti i documenti fiscali che includono dati da inviare al Servizio Tessera Sanitaria.
Per mesi si è assistito ad un dibattito inerente all’obbligo di fatturazione elettronica e alle nuove leggi sui dati sanitari e sulla privacy. Il dubbio che ha riguardato i veterinari riguarda l'obbligo di comunicare le proprie prestazioni al Sistema Tessera Sanitario, ma non è tutte le loro prestazioni possano essere definite in senso tecnico “sanitarie”; per questo motivo ci si è interrogati sull'idoneità del suddetto divieto.
Fattura elettronica veterinari: quali dati non possono transitare dal SdI
L’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 10 bis del decreto-legge 23 ottobre 2018 n.119 e risponde alle richieste del Garante della privacy, specificando che i divieti di fatturazione elettronica “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Dunque, accanto ai soggetti per i quali l’esonero già era previsto dal Decreto Legge 119/2018, l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’esonero anche alle prestazioni sanitarie non tenute ad effettuare l’invio di tali dati.
Il dubbio di tutti i veterinari è stato risolto in toto dall’Agenzia delle Entrate con la risposta esposta nella Faq n.15: “A tale divieto non sfuggono le prestazioni rese dai medici veterinari che, laddove costituiscano oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI”.
L’Agenzia specifica inoltre la validità del principio generale, secondo cui una fattura che documenti le spese da inviare al STS e altre voci di spesa dovrà essere analogica o elettronica extra SdI, vale anche per i veterinari.
Invece sulla Faq. n.58 si definisce le linee guida inerenti alle spese sanitarie “miste”, da inviare ugualmente in formato analogico.
Si devono distinguere le diverse tipologie di spese solo in merito alle modalità di comunicazione dei dati al Sts, fermo appunto il divieto di fatturazione elettronica.
Vedi anche l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni con San Marino
Caratteristiche consegenze del principio generale
Il divieto stabilito nel principio generale, si applica solo nel caso in cui il destinatario della fattura è qualificato come persona fisica:
- le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturare elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio, a prescindere dal soggetto che lo regola e se la fattura contenga i dati relativi al Sistema Tessera Sanitaria;
- nel momento in cui si eroga la prestazione, se il soggetto si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso a lui e non direttamente all’utente, fermi eventuali esoneri che li riguardino (appartenenti al regime dei minimi o forfettario), documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via SdI e il veterinario che emette fattura alla clinica veterinaria, sarà tenuto all’emissione della fattura elettronica.
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