Fatturazione elettronica
E-fattura: vale la data di emissione o quella di consegna?
Siamo nel vivo della fatturazione elettronica introdotta dalla legge di Bilancio 2018 e ancora molti dubbi pervadono gli utilizzatori.
Uno fra questi riguarda la data della fattura.
Quale si dovrà considerare come valida?
Quella di emissione o quella di consegna?
Analizziamo insieme alcuni provvedimenti normativi che possano aiutarci a fare chiarezza.
Data di emissione o data di consegna?
Se ti occupi di fatturazione elettronica ti sarai sicuramente domandato quale sia la data da tenere in considerazione nella fatturazione elettronica, se quella in cui abbiamo inviato il documento o quella in cui il cliente lo abbia effettivamente ricevuto.
La risposta non è del tutto ovvia!
In base a quanto stabilito dalla legge il Sistema di Interscambio (SdI), che ha il compito di controllare le e-fatture ed inviare una ricevuta con l’esito dell’invio, considera come valida la data inserita dal mittente.
In parole semplici fa coincidere la data di emissione della fattura elettronica con quella indicata nella ricevuta di avvenuta consegna.
Sussistono però situazioni differenti che non permettono di rendere questa affermazione universalmente valida.
Qualche chiarimento
Le regole e i chiarimenti in merito alla data di emissione e di consegna del documento tramite il SdI sono state illustrate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 30 aprile 2018 ed assumono particolare importanza in considerazione sia del momento a partire dal quale l’imposta diventa esigibile che del termine di detrazione IVA, confermando l’orientamento già espresso dalle Entrate con la circolare n. 1/E.
Nel momento in cui si emette una fattura elettronica la data di emissione è una delle informazioni obbligatorie da indicare.
Questa va indicata all'interno dello specifico campo e, in caso di superamento della fase di controllo da parte dello SdI, coinciderà con quella della consegna e diventerà a tutti gli effetti l’unica data valida.
Quindi, se la procedura ed i dati risulteranno corretti nella fase di verifica, verrà inviata una ricevuta di consegna al soggetto che ha emesso il documento.
Cosa succede in caso di scarto della fattura?
Potrebbe capitare che la fattura venga scartata dal sistema in presenza, ad esempio, di errori materiali. In questo caso è da considerarsi come non emessa.
Dovrai accertare quale sia l’errore, correggerlo e procedere ad una nuova emissione.
La notifica di scarto ti verrà recapitata entro cinque giorni dall'emissione.
Se tutto fila liscio...
Come ho già segnalato in apertura di questo articolo in caso di esito positivo dei controlli, il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura elettronica al soggetto ricevente secondo la modalità prescelta (Software fatturazione, PEC,).
La data di emissione della fattura elettronica sarà quella riportata all’interno del campo “Data” della sezione “Dati Generali” del documento e rientra tra i dati obbligatori da indicare, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 21bis del DPR n. 633/1972.
Al soggetto che ha emesso ed inviato la fattura elettronica verrà inviata una ricevuta di consegna, all’interno della quale sarà contenuta anche la data di ricezione della stessa da parte del destinatario.
In sostanza, per individuare la data di emissione vera e propria della fattura bisognerà far riferimento a quanto indicato nella ricevuta di consegna inviata dal SdI.
Ed in caso di mancata consegna?
Potrebbe capitare che, a causa di problemi tecnici, la fattura non venga recapitata al destinatario.
Per problemi tecnici intendo la mancata attivazione o funzionamento del canale telematico o software di fatturazione adottato la ricevente.
Lo SdI invierà una notifica, non di scarto quanto di mancata consegna al destinatario.
In questo caso comunque la fattura è da considerarsi valida a tutti gli effetti quindi per ovviare al problema, una volta ricevuta la notifica, dovrai comunicare al tuo cliente che la fattura è stata emessa ed è disponibile all’interno della sua area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Così come indicato dal provvedimento del 30 aprile, la comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.
La data di ricezione della fattura, nel caso di mancato recapito dovuto a motivi tecnici, è rappresentata dalla data di presa visione da parte del cliente/committente del documento messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La data in cui la fattura è stata visionata sarà comunicata dal SdI a colui che ha emesso l’e-fattura ovvero il cedente/prestatore.
Se la fattura viene emessa nei confronti di un consumatore finale o un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” le cose cambiano.
La data di ricezione della fattura coinciderà con quella in cui è messa a disposizione all'interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
E’ importante sottolineare che software di fatturazione come Winfatt possono aiutarti nella creazione, invio, ricezione e gestione delle notifiche semplificandoti molto la vita!