Fatturazione elettronica
Fattura elettronica: come assolvere l'imposta di bollo virtuale?
Secondo quanto previsto dall’ Art. 6 del D.p.r. 642/1972, sono esenti in modo assoluto dall’imposta bollo tutte le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento che riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA.
La marca da bollo è da applicare esclusivamente alle fatture elettroniche emesse senza addebito di IVA se di importo superiore ad 77,47€.
Nell’articolo di oggi vedremo che cos’è l’imposta di bollo virtuale, quando è obbligatoria e come si assolve con la fattura elettronica.
Che cos’è l’imposta di bollo virtuale?
L'imposta di bollo virtuale consente ai contribuenti di assolvere in anticipo, tramite acconti bimestrali da versare entro una specifica scadenza, l’imposta dovuta.
Dal 10 gennaio tutti i contribuenti che scelgono di assolvere il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare una dichiarazione contenente il numero degli atti e documenti emessi, utilizzando il nuovo modello di autorizzazione bollo virtuale.
La dichiarazione va presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica. Per farlo, bisogna essere in possesso del Pin per accedere ai servizi telematici Fisconline o Entratel, o attraverso un ente intermediario autorizzato.
Vedi anche come non commettere errori con il codice destinatario
Quando è obbligatorio il bollo virtuale?
L’imposta di bollo, virtuale o non, è obbligatoria sulle fatture, libri giornali contabili e i documenti di importo complessivo se superiore a € 77,47 e bisogna applicarla:
- sulle operazioni escluse dall’applicazione dell’Iva, articolo 15 del Dpr 633/1972;
- sulle operazioni esenti, articolo 10 del Dpr 633/1972;
- sulle operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;
- sulle operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori abituali;
- sulle esportazioni indirette Fatture dei regimi dei minimi che non comportano addebito IVA;
Imposta di bollo virtuale con la fattura elettronica: le modalità
Il contribuente deve inviare la dichiarazione dell’imposta di bollo virtuale entro il mese di gennaio successivo all’anno d’imposta, dopo aver fornito all’Agenzia delle Entrate l’effettivo numero di documenti che ha emesso nel corso dell’anno e il calcolo dell’imposta dovuta, stabilendo la differenza da versare o da chiedere a rimborso.
Il versamento dell’imposta va eseguito tramite il modello f24, in cui bisogna riportare l’eventuale differenza contestualmente all’acconto per l’anno in corso. Il credito può essere compensato con l’acconto dovuto.
Tutte le informazioni devono essere inviate telematicamente e, nel caso in cui risulta complicato come procedimento, potete accedere al servizio disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello F24 va compilato in tutte le sue parti indicando come codice tributo, quindi la causale del versamento, il codice “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari ”, che indica la liquidazione del bollo virtuale su fattura elettronica.
Il versamento dell'imposta di bollo virtuale con F24 sulla fatturazione elettronica va effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi prima della chiusura di ciascun anno di imposta il contribuente deve assolvere l’imposta di bollo di tutte le fatture emesse durante l’anno in corso.
Modalità di versamento degli acconti
Per il versamento degli acconti bisogna seguire un calendario che cambia a seconda della tipologia di contribuente.
- Inizialmente l’Agenzia delle Entrate effettua una liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta, a partire dalla data in cui è stata concessa l’autorizzazione e sarà ripartito successivamente in due rate.
- Il contribuente può procedere alla presentazione della dichiarazione annuale sulla quale riportare il numero degli atti e dei documenti sottoposti a bollo nell’anno precedente.
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