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Fatturazione elettronica

Regime forfettario: quando sostituire lo scontrino elettronico con la fattura cartacea


I titolari delle partite IVA forfettarie godono di molti vantaggi amministrativi e contabili, tra cui l’adesione alla flat tax al 15% , l’assenza dei registri contabili, la mancata iscrizione all’INAIL e così via.
Il regime forfettario è un regime agevolato destinato alle persone fisiche esercenti di attività d’impresa, arti o professioni. La Legge di Bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche destinate ai forfettari, tra cui esclusione dalla fattura elettronica.

Le partite IVA a regime forfettario non sono obbligati ad emettere fatture elettroniche ma dispongono di incentivi da parte dello Stato, in caso di adesione alla fatturazione elettronica.
Tra le nuove disposizioni dedicate ai forfettari, troviamo l'obbligo di emissione dello scontrino elettronico, in vigore dal 1° gennaio 2020. Lo scontrino elettronico può essere sostituito dalla fattura, elettronica o cartacea, solo in alcune circostanza che vedremo qui di seguito.




Scontrino elettronico: quando sostituitlo



A partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli esercenti devono emettere scontrino fiscale elettronico e trasmettere i corrispettivi giornalieri direttamente all’Agenzia delle Entrate. Questa, con un provvedimento (risoluzione 6/2020) chiarisce i dubbi relativi all’obbligo di emissione dello scontrino elettronico, confermando la possibilità di esclusione dello scontrino elettronico per le operazioni soggette a fattura elettronica.
Chi esercita la propria attività in locali aperti al pubblico o presso il domicilio del cliente, può sostituire lo scontrino elettronico con la fattura elettronica.

“non sussiste obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del dpr 633/1972.”


Durante l’evento di approfondimento fiscale “Telefisco”, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che alcune categorie di partite IVA a regime forfettario, possono evitare l'emissione di scontrino elettronico a patto di rientrare in speciali categorie.
I titolari di partita IVA in regime forfettario, esercenti attività di commercio al minuto o assimilate (articolo 22 del DPR n. 633/1972), possono sostituire l’emissione dello scontrino elettronico con una fattura cartacea.
 

Sostituzione con fattura cartacea: come funziona



Un soggetto titolare di partita IVA forfettaria può sostituire lo scontrino elettronico con:


  • fattura cartacea ordinaria;
  • fattura semplificata immediata, nel caso in cui l’importo è inferiore ai 400 euro.


L’emissione della fattura dev’essere svolta entro e non oltre i 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.



Vedi anche tutte le novità sul regime forfettario introdotte nel decreto fiscale 2020


Scontrino elettronico: cosa fare durante il periodo transitorio



I titolari di partite IVA soggetti all'obbligo di emissione dello scontrino elettronico, avranno tempo fino a giugno 2020 per adeguare la propria attività ai nuovi adempimenti. Il periodo transitorio di sei mesi, da gennaio a giugno, esula dalle sanzioni tutti coloro che non hanno un registratore di cassa telematico, ma prevede una serie di adempimenti da rispettare:

  • Certificare i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
  • Inviare i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • Liquidare tempestivamente le imposte.


Tutti i contribuenti con volume d’affari superiore a 400mila euro, obbligati all’emissione dello scontrino elettronico dallo scorso Luglio 2019, potrebbero ricevere delle lettere di compliance dal Fisco, con le eventuali segnalazione di anomalie fiscali. I contribuenti possono fornire chiarimenti e procedere alla regolarizzazione dei documenti.