Fatturazione elettronica
Fattura elettronica: quali sono i soggetti obbligati e i soggetti esonerati
L’argomento fatturazione elettronica non è più un tabù con Winfatt. Passo dopo passo e articolo dopo articolo stiamo affrontando tutti i punti principali per preparare al meglio i nostri clienti, e non, all'obbligo della fatturazione elettronica in arrivo il 1° Gennaio 2019.
In questo articolo spiegherò quali sono i soggetti obbligati ad effettuare la fattura elettronica e quali sono i soggetti esonerati, così da poter dare ai nostri visitatori e ai nostri clienti, informazioni sicure e chiare.
Come vedrai successivamente, nel caso in cui risulterai far parte dei soggetti esonerati, ricorda che potrai essere un ricevente della fattura elettronica e, nello stesso modo, dovrai adeguarti alle nuove normative fiscali digitalizzate.
I soggetti obbligati
A partire dal 1° Gennaio 2019, tutte le fatture emesse da soggetti titolari di partita IVA (salvo coloro che sono esonerati, che ti elencherò tra poco), in formato elettronico, sono rivolte sia a soggetti titolari di partita IVA, quindi aziende B2B, che a soggetti non titolari di partita IVA, quindi tra privati.
I soggetti che ho appena indicato devono essere soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. Cosa significa? Te lo spiego subito.
Nel caso in cui la cessione dei beni o le prestazioni di servizi vengano effettuate verso soggetti non residenti o identificati in Italia, quindi ci si riferisce alla cessione di servizi rivolti verso soggetti extra UE, la fattura potrà essere creata ancora su carta o tramite procedure informatiche ma liberi dai vincoli e dall'obbligo di transito attraverso il Sistema di Interscambio.
Ecco quindi le 4 casistiche in cui potrai rientrare:
- Operazione verso Pubblica Amministrazione: obbligo di fatturazione elettronica PA (DM n. 55/2013);
- Operazione verso soggetto aziendale residente, stabilito o identificato in Italia: obbligo di fatturazione elettronica B2B;
- Operazione verso soggetto privato residente in Italia: obbligo di fatturazione elettronica B2C;
- Operazione verso soggetto non residente, non stabilito o non identificato in Italia: formato libero.
Soggetti esonerati
I soggetti esonerati dall'emissione di fatturazione elettronica, in conformità anche alle disposizioni europee in merito, sono i:
- Contribuenti minimi (vedi articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- Contribuenti in regime forfettario (vedi articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
- Agricoltori in regime speciale (vedi articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72);
- Tutte le imprese impegnati nella cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di aziende e privati esteri.
Questi soggetti, anche se considerati esonerati dall'obbligo di emettere fattura elettronica, dovranno comunque rapportarsi con le nuove normative del fisco, dal momento in cui potranno essere DESTINATARI e ricevere fatture elettroniche.
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