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DL Ristori bis: bonus, credito d'imposta e altre novità
Il Decreto Ristori bis prevede numerose misure volte a ristoratori, titolari di attività commerciali, liberi professionisti e lavoratori che durante questi mesi di light lockdown hanno perso fatturato e sono stati colpiti dalla crisi economica.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020, il DL n. 149/2020 è un provvedimento approvato a pochi giorni dall’uscita del 3 novembre 2020, per introdurre ulteriori misure a sostegno dei soggetti colpiti dalle restrizioni effettuate in tutta Italia, per la tutela della salute e per contrastare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.
In questo articolo vedremo nel dettaglio quali sono i cambiamenti apportati nel nuovo decreto, rispetto al primo Decreto Ristori.
Decreto Ristori bis: quali sono i cambiamenti
L’articolo 1 del DL n. 149/2020 va a modificare il contributo a fondo perduto previsto dal primo DL Ristori, in particolare viene sostituito l’allegato n.1 con un nuovo allegato, dove sono state ampliate le categorie di attività ammesse a beneficiare del contributo. In particolare, sono state aggiunte:
La ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto;
La gestione di strumenti che consentono vincite di denaro a moneta o a gettone;
Le attività di lavanderie industriali, musei, bus turistici e le attività per il turismo;
Il contributo previsto per gli alberghi, gelaterie, bar, pasticcerie e altri esercizi simili senza cucina, è stato ampliato del 50%.
Il contributo previsto dal D.L. 137/2020 nel comma 4 dell’articolo 1, viene riconosciuto anche agli operatori con sede nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
L’articolo 2 istituisce un nuovo contributo a fondo perduto per tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre 2020, un indennizzo riconosciuto ai titolari di Partita IVA attiva e che svolgono una delle attività riportate nell’allegato 2. Alcuni dei codici ATECO riportati sono:
47.19.10 - Grandi magazzini;
47.19.90 - Empori e negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari;
47.51.10 - Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;
47.54.00 - Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati;
47.81.01 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli;
47.82.02 - Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie;
47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti;
96.02.02 - Servizi degli istituti di bellezza;
96.02.03 - Servizi di manicure e pedicure;
96.09.02 - Attività di tatuaggio e piercing;
96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari);
Credito d’imposta affitto e proroga dei versamenti
L’articolo 4 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale e affitto d'azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Il credito d’imposta era già previsto dall’articolo 8 del decreto Ristori alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 con sede in Italia e caratterizzate da uno scenario di massima gravità e presenti in un territorio di zona rossa.
Per ottenere il credito d’imposta bisogna aver subìto una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
L’articolo 5 prevede la cancellazione della seconda rata dell’IMU prevista per il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ubicati nei comuni italiani e caratterizzate da uno scenario di massima gravità e dalla zona rossa.
L’articolo 6 proroga al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’ articolo 98, comma 1, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020). La proroga è prevista per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, con domicilio o sede in Italia e caratterizzate da uno scenario di massima gravità e dalla zona rossa.
Sospensione dei versamenti di novembre
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, con domicilio o sede in Italia, per quelli che esercitano attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio o sede nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto , nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, è prevista la sospensione dei termini che scadono nel mese di novembre 2020.
In particolare, sono sospesi:
I versamenti relativi alle ritenute e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
I versamenti IVA.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione (fino a un massimo di 4 rate) con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Fondo straordinario
Nell’articolo 15, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, è stato istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore” con un importo di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle Regioni, delle Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionali,regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460/1997.
Esonero contributivo a favore delle aziende agricole
L’articolo 21 riconosce l’esonero dal versamento di contributi previdenziali e assistenziali, con l’esclusione dei premi e contributi INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3.
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