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Attualità
Stefania Spoltore
09/01/2019

Che cos'è L'esterometro 2019?

 

Tra le diverse riforme fiscali elaborate e introdotte tra la fine del 2018 e l’inizio del nuovo anno, oltre la fatturazione elettronica, abbiamo la sospensione dello spesometro dal 1° Gennaio 2019 e l’introduzione dell'esterometro.

Per esterometro intendiamo semplicemente la fattura elettronica estera e vedremo nel dettaglio che cos'è e come funziona, quali sono i soggetti obbligati all'invio della comunicazione dei dati, quali dati devono essere trasmessi e qual'è la scadenza esterometro.

 



Che cos’è l’esterometro?

 

L’esterometro è la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

 

Siamo già a conoscenza che, dall’obbligo fatturazione elettronica sono escluse le fatture emesse e ricevute da e verso soggetti esteri, non stabiliti nel territorio dello Stato. Ragion per cui, tutti i soggetti che dovranno emettere o ricevere fatture da e verso l’estero sono quindi obbligati ad assolvere un altro adempimento, ovvero l'Esterometro.

 

Come funziona la comunicazione dell’esterometro?

 

Premettendo che l’abolizione dello spesometro è in vigore dal 1° Gennaio e, l’ultima comunicazione dello spesometro è con scadenza 28 febbraio 2019, a partire da questa data  restano in vigore solo l’obbligo della comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, l’Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari, la fatturazione elettronica e/o l’esterometro per i dati delle fatture estere.

 

L’invio della comunicazione dell’esterometro è mensile, con scadenza entro l’ultimo giorno successivo a quello di emissione o di ricezione della fattura.

Bisogna comunicare tutte le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

 

Sono escluse dall’esterometro le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale o emessa o ricevuta una fattura elettronica.

 

Chi sono i soggetti obbligati all’invio dell’esterometro?

 

soggetti obbligati ad inviare la comunicazione sono:

 

  • tutti gli operatori IVA per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi, effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
  • soggetti obbligati che devono necessariamente essere residenti e stabiliti in Italia.

 

Chi sono i soggetti esclusi dall’esterometro?

 

I soggetti esclusi dall’esterometro 2019, collegato alla Legge di Bilancio 2019, sono gli stessi esclusi dalla fattura elettronica entrata in vigore il 1° Gennaio, ovvero:

 

  1. contribuenti nel regime dei minimi;
  2. contribuenti nel regime forfettario;
  3. contribuenti nel regime speciale degli agricoltori;
  4. medici e i farmacisti.

 

Quali sono le fatture da indicare nell’esterometro?


Le fatture da comunicare sono le:

  • fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
  • fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
  • fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
  • autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
  • autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE.

 

Inoltre il soggetto italiano che ha ricevuto una fattura da un fornitore comunitario,  deve fare l'integrazione della fattura senza Intrastat; mentre, il soggetto che ha acquitato e ricevuto una fattura da un fornitore extracomunitario, ha bisogno dell’autofattura.

 

Quali sono i dati da comunicare?

 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l'obbligo, per gli operatori IVA residenti in Italia, di trasmettere le informazioni secondo le regole di compilazione, ossia di indicare i :


    • dati identificativi del cedente/prestatore;
    • dati identificativi del cessionario/committente;
    • data del documento comprovante l’operazione;
    • data di registrazione ( valido solo per i soli documenti ricevuti e le relative note);
    • numero del documento;
    • base imponibile;
    • aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento;
    • la tipologia dell’operazione.

     

    Come inviare l’esterometro 2019?

     

    La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall'estero, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate tramite formato Xml.

    Per inviare la comunicazione occorre occorre compilare in fatture e corrispettivi:

    • nell campo “Codice Destinatario” : inserire un un codice “XXXXXXX”;
    • nel campo “identificativo fiscale IVA”: il numero di partita IVA comunitaria; Nel caso si tratta di soggetto extra UE, bisogna inserire il codice: “OO 99999999999”.

     

    Quali sono le sanzioni previste?

     

    In caso di emissione dell’Esterometro, è prevista una sanzione pari a:

     

    • 2 euro per ogni fattura, per un massimo di 1.000 euro a trimestre: valido in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere;
    • 1 euro per ogni fattura, per un massimo di 500 euro a trimestre: valido in caso di ritardo. Se l’invio è effettuato entro e massimo i 15 giorni alla scadenza.

     

     

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