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Attualità
Stefania Spoltore
14/09/2020

Iva 2020: scadenze versamento saldo annuale




I Decreti per fronteggiare gli effetti economici causati dall’emergenza Covid-19 continuano e nell’ultimo decreto Agosto sono state introdotte nuove sospensioni e proroghe per versamenti, adempimenti tributari e contributivi. 


Il Decreto Agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020 ed è entrato in vigore il giorno successivo. Il testo conferma il nuovo pacchetto di interventi con 25 ulteriori miliardi di euro a disposizione per attuare le misure. 


Il mese di settembre è caratterizzato da numerose scadenze fiscali per i contribuenti italiani che devono adempiere i versamenti in due date distinti, entro il 16 settembre e il 30 settembre. La scadenza del 16 settembre riguarda anche i soggetti passivi Iva tenuti a versare il saldo relativo al periodo d’imposta 2019. 




Saldo annuale IVA 2020: scadenze e sospensioni 


Attraverso il Decreto Rilancio 2 è stata confermata la proroga dei termini di riscossione dei versamenti sospesi. La proroga al 16 settembre 2020 riguarda:


  • Versamenti relativi all’Iva;

  • Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;

  • Contributi previdenziali e assistenziali;

  • Premi INAIL.


Tutti i versamenti in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, ma non effettuati in virtù delle disposizioni introdotte dall'Art.18 del Decreto Liquidità e dagli articoli n.61 e 62 del Decreto Cura Italia.


Gli articoli n. 126 e 127 del Decreto Legge n. 34/2020 hanno disposto la proroga dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione dei versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. I versamenti possono essere effettuati:  


  • in un unico versamento effettuato entro il 16 settembre 2020;

  • Mediante rateizzazione, fino a quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre.


Tra i versamenti Iva da effettuare entro il 30 settembre troviamo i versamenti Iva relativi alla liquidazione e agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente per Enti non commerciali e agricoltori esonerati.


I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate


Con la Circolare n. 25/2020, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che i contribuenti che hanno versato la prima rata IVA  a marzo, pur avendo diritto alla sospensione dei versamenti, aveva diritto a fruire della proroga per i pagamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio.  


In base a quanto previsto dal Decreto Agosto, i contribuenti esclusi dalla sospensione di marzo ma rientrati nella sospensione di aprile e maggio, dovranno versare nei termini ordinari le rate residue, rinviando al 16 settembre solo le rate sospese di aprile e maggio.


In alternativa, è possibile procedere al versamento secondo le agevolazioni disposte dall’articolo n.97 del DL 104/2020


Come effettuare i versamenti saldo IVA


Il saldo IVA deve essere versato attraverso il modello F24 inserendo il codice tributo 6099 (IVA ANNUALE SALDO). In caso di pagamento rateizzato, invece, bisogna inserire il codice tributo 1668


Nella delega di pagamento devono essere riportate i seguenti elementi: 


  • Numero della rata versata;

  • Numero totale delle rate. 


Per il versamento in unica soluzione, il numero da riportare è 0101