Fatturazione elettronica
Fatturazione nel settore dei subappalti, arriva il chiarimento dei commercialisti
Insieme alla rivoluzione fiscale arrivano dubbi e incertezze delle imprese italiane.
Nelle ultime settimane stiamo assistendo ad un adeguamento dei commercialisti che, nell'ultimo documento pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, chiariscono alcuni aspetti fondamentali sulla fatturazione elettronica.
Scopri in questo articolo come cambierà il ruolo del commercialista, dopo le nuove normative sulla fatturazione elettronica.
In questo articolo entrerò nel dettaglio sui punti illustrati dai commercialisti nel documento intitolato “La fatturazione elettronica nel settore dei subappalti”.
I punti delineati dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti riguardano:
- L’ambito di applicazione della fatturazione elettronica;
- L’individuazione delle Pubbliche Amministrazioni;
- La tracciabilità dei pagamenti;
- Le modalità operative della fattura elettronica;
- Quali sono i soggetti sanzionatori.
Ambito di Applicazione
Nel primo punto sono state chiarite le definizioni di Appalto e Subappalto, specificando il rapporto, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2018, che incorre tra gli appaltatori e subappaltatori.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarderà:
- I Subappaltatori (titolari di un contratto di subappalto);
- I Sub-contraenti (titolari di un sub-contratto).
Precisando che “il nuovo obbligo trova applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge. Sono stati ritenuti, dunque, esclusi dal nuovo obbligo di fatturazione tutti coloro che cedono beni all’appaltatore senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale. [..] ai sensi del citato art. 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante riguarda tutti i subcontratti, intendendosi per tali anche le forniture di beni e materiali e i noleggi.”
Individuazione delle Pubbliche Amministrazioni
Nel secondo punto sono specificate le Pubbliche Amministrazioni identificate nei soggetti pubblici già soggetti all'emissione della fatturazione elettronica, che sono:
- Gli enti e soggetti indicati nell'elenco pubblicato annualmente dall'ISTAT e delle Autorità indipendenti (art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009);
- Tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
- Le Amministrazioni autonome (art. 1, comma 209, della L. n. 244/2007).
Non sono da considerare “appalti pubblici” i rapporti contrattuali che vedono, come committenti, società controllate o partecipate da soggetti pubblici.
Tracciabilità dei pagamenti
Si passa quindi al terzo punto dove spiegano come vengono attuati gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tracciabilità riguardanti i Subappalti e Subcontratti, quindi, attraverso:
- l’inserimento nel sub-contratto delle clausole che regolano la tracciabilità;
- la comunicazione, da parte del subcontraente, del/dei conti correnti dedicati e dei soggetti delegati che operano sugli stessi;
- il pagamento, da parte dell’appaltatore, dei corrispettivi attraverso i conti correnti dedicati e mediante il codice CIG dell’appalto principale e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP);
- la comunicazione dell’appaltatore alla stazione appaltante dei contratti stessi.
Inoltre sono stati chiariti i codici che devono essere riportati dagli strumenti di pagamento, e sono:
- il codice identificativo di gara (CIG), si tratta di un codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto.
- il codice unico di progetto (CUP), un codice alfanumerico di 15 caratteri che permette di identificare un progetto di investimento pubblico.
Modalità operative della fattura elettronica
Nel quarto punto delineano come operare con la fattura elettronica e quali sono le modalità di trasmissione dei file verso il SdI.
Specificano,inoltre, che: “L’utilizzo del canale PEC è l’unico che non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. [..] I dati di trasmissione sono indispensabili ai fini di un corretto recapito del documento elettronico; vanno pertanto inserite, oltre ai dati obbligatori indicati negli artt. 21 o 21-bis16 del D.P.R. n. 633/1972, le informazioni prettamente “tecniche” necessarie a tal fine, tra cui merita di essere segnalato l’obbligo di indicazione del Codice Destinatario”
Oltre le modalità di trasmissione della fattura elettronica, specificano i presupposti per una delega a professionisti per l’emissione delle fatture elettroniche.
La delega può essere conferita per la ricezione delle fatture elettroniche di cui il contribuente risulti cessionario/committente. Quest’ultimo può:
- Comunicare al cedente/prestatore il codice destinatario o PEC (denominato Indirizzo Telematico) dell’intermediario delegato;
- Indicare tale indirizzo nel servizio di registrazione precedentemente illustrato.
Profili sanzionatori
Come nel blog Winfatt, anche in questo documento è ribadito che, dal 1° Gennaio 2019, le fatture emesse in formato diverso da quello elettronico si considerano non emesse.
In quest’ultimo punto si delineano due soggetti sanzionabili:
- al cedente si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997;
- al cessionario o il committente si applicano le sanzioni previste dal comma 8, dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997.
Sono specificate le azioni che può svolgere l’acquirente in caso di ricezione di una fattura irregolare o di una mancata ricezione:
- in caso di mancata ricezione della fattura,con un tempo di attesa di quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo, un documento dal quale risultino le indicazioni della fattura omessa;
- in caso di ricezione di una fattura irregolare, deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione effettuata, un documento integrativo previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
Con questo punto si completa il primo documento redatto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che puoi consultare e scaricare direttamente da loro sito web.
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Ti aspetto nei prossimi articoli con approfondimenti, guide e novità sulla fatturazione elettronica!