Fatturazione elettronica
Fattura elettronica: l'obbligo del nuovo tracciato xml slitta al 2021
L’Agenzia delle Entrate ha confermato il rinvio del nuovo tracciato XML della fattura elettronica a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus.
L’utilizzo facoltativo del nuovo tracciato xml era stabilito in data 4 maggio 2020, mentre l’obbligo di utilizzare le nuove tecniche di fatturazione elettronica doveva scattare il 1° ottobre 2020. Di fronte all’emergenza sanitaria in corso in Italia e in tutto il mondo, molti operatori e associazioni di categoria hanno sollecitato l’AdE ad una proroga.
La proroga concessa dall’Agenzia delle Entrate è di tre mesi, valida sia per le fatture tra privati che per le fatture verso le pubbliche amministrazioni.
Il provvedimento n. 166579/2020 del 20 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate aggiorna le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 28 febbraio 2020 e consente la trasmissione al Sistema di Interscambio e il recapito delle fatture elettroniche con le specifiche tecniche della versione 1.5 fino al 31 dicembre 2020, in modo da consentire e garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche.
Dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con la versione 1.6.
Specifiche tecniche introdotte con la versione 1.6.1
Al provvedimento n. 166579 del 20 aprile sono state aggiunte delle specifiche tecniche per il nuovo tracciato xml, aggiornato alla versione 1.6.1 e obbligatorio a partire dal 1° Gennaio 2021.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che in questa nuova versione “sono state aggiornate le date di fine validità per taluni codici e modificata la data di entrata in vigore di taluni controlli“.
In particolare, gli aggiornamenti al tracciato xml riguardano le fatture elettroniche ordinarie, semplificate e transfrontaliere.
Gli aggiornamenti applicati sulla versione 1.6.1 riguardano:
- Data di fine validità per i codici natura N2,N3 e N6: non più validi a partire dal 1° gennaio 2021;
- Modifica della data dei controlli con codici 00445 e 00448: controlli in vigore dal 1° gennaio 2021. Non più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio.
Tutte le modifiche effettuate sul tracciato xml 1.6
Come riferito nell’articolo precedente sulle modifiche tecniche nella fattura elettronica versione 1.6, tra le principali modifiche effettuate sulla FE troviamo l’aggiunta di nuovi codici qui di seguito elencati.
- Campo “Tipo Documento” - sono stati aggiunti i seguenti codici
- TD16 _ fattura per reverse charge interno;
- TD17 _ autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18 _ acquisto di beni intracomunitari;
- TD19 _ acquisto di beni dall’estero;
- TD20 _ Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture;
- TD21 _ Autofattura per splafonamento;
- TD22 _ Estrazione beni da Deposito IVA;
- TD23 _ Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;
- TD24 _ Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a;
- TD25 _ Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b;
- TD26 _ Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni;
- TD27 _ Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa; - Campo “Natura” sono stati aggiunti i seguenti subcodici
- N2.1 per le operazoini non soggette ad IVA ai sensi degli artt. 7 del DPR 633/72;
- N2.2 per le operazioni non soggette ad IVA - altri casi
- Da N3.1 a N3.6 per le operazioni NON imponibili; - Campo “Ritenuta” sono stati aggiunti nuovi codici
- RT03 _ Contributo INPS;
- RT04 _ Contributo ENASARCO;
- RT05_ Contributo ENPAM;
- RT06 _ Altro contributo previdenziale; - Inserimento nuovo campo opzionale “Sistema Emittente”
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