Fatturazione elettronica
Fattura Elettronica in ritardo: sanzioni applicabili dal 1° ottobre
A partire dal 1° ottobre 2019, anche per i soggetti IVA mensili le sanzioni sono pienamente applicabili in tutti i casi in cui vengono violati gli obblighi di fatturazione elettronica.
Il Decreto Legge 119/2018, introducendo l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° Gennaio 2019, ha previsto anche un periodo di moratoria dalle sanzioni fino al 30 giugno 2019.
Fino a questa data è stato possibile inviare la fattura al Sistema di Interscambio entro il termine di versamento dell’IVA, senza pagare sanzioni o applicando una sanzione ridotta dell’80%, nel caso in cui è stata emessa una fattura entro la liquidazione periodica del periodo successivo.
La sanzione ridotta dell’80% è stata valida fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti IVA mensili.
Dal 1° Ottobre, invece, la fattura deve essere inviata al Sistema Di Interscambio entro 24 ore dall’effettuazione dell’operazione o entro il margine introdotto dal decreto legge 34/2019 che ha previsto una scadenza per l’invio della fattura entro i 12 giorni successivi.
Ritardo emissione fattura elettronica: sanzioni
L’articolo 6 del decreto legislativo 471/1997 prevede un minimo di sanzione di 500 euro, nello specifico le sanzioni possono variare:
- in caso di violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA, la sanzione varia fra il 90% e 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato; La sanzione è applicabile anche per i soggetti che indicano, nella documentazione o nei registri, un'imposta inferiore a quella dovuta;
- In caso la violazione riguarda un errata liquidazione del tributo, la sanzione applicata può variare dai 250 a 2.000 euro;
- Per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA si fissa una sanzione compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Se durante la fatturazione tra privati non viene ricevuta la fattura dal cessionario/committente, quest’ultimo deve procedere all’emissione di una autofattura da inviare tramite il Sistema di interscambio con indicazione del tipo documento TD20. In questo modo il cessionario evita di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 8 del D.Lgs. 417/97 che prevede una sanzione pari al 100% dell’imposta.
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