Attualità
Fattura Elettronica differita: maggiori chiarimenti dall'Agenzia Delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha inserito una serie di FAQ per rispondere alle domande più gettonate fatte da imprenditori e clienti.
Uno dei dubbi più comuni riguarda la fattura differita e l’eventuale abolizione con l’entrata in vigore di emissione della fattura elettronica.
Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni sulla fattura previste all’articolo 21, comma 4, quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica "differita".
Vediamo insieme in questo articolo, come e quando poter emettere una fattura elettronica differita, secondo le nuove normative fiscali introdotte e obbligatorie dal 1° Gennaio 2019.
Come emettere la fattura elettronica differita?
Si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.
Ad esempio, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 marzo 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica "differita" il 10 aprile 2019 avendo cura di:
- emettere, in questo esempio, entro il 20 marzo (quindi al momento della cessione), un DDT o altro documento equipollente che accompagni la merce;
- datare la fattura elettronica con la data del 10 aprile 2019, indicando i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto;
- far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di marzo.
Vedi anche come adeguarsi alla fattura elettronica
Quando è possibile ricorrere alla fattura differita?
Si può ricorrere alla fattura differita sia per la cessione dei beni, sia per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”.
Nelle FAQ hanno chiarito anche la possibilità di emettere fatture differite per le prestazioni di servizi, con un documento come la c.d. “fattura proforma” che, per essere idoneo a supportare la fattura elettronica differita, deve contenere:
- la descrizione dell’operazione;
- la data;
- gli identificativi delle parti contraenti.
È stato ricordato, inoltre, che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
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