Fatturazione elettronica
Fattura elettronica: dal 1° Luglio si attivano le sanzioni
La moratoria per le sanzioni sulle fatture elettroniche termina ufficialmente il 1° luglio 2019.
Si conclude dunque il periodo di rodaggio, come previsto dal legislatore durante l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, avvenuta il 1° Gennaio 2019.
Non sono più accettati errori o emissioni tardiva, eccetto per chi effettua la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile. Per questi ultimi, infatti, le sanzioni scattano ufficialmente dal 1° ottobre 2019.
Con l’articolo di oggi chiariremo quali sono le sanzioni per l’emissione tardiva della fattura elettronica, cosa accade per una mancata emissione della e-fattura e come risolvere le problematiche legate agli errori in fattura.
Emissione tardiva della fattura elettronica: sanzioni dal 1° Luglio
Dal 1° Luglio i tempi per la fattura differita si prolungano definitivamente a 12 giorni dalla data dell’operazione, come predisposto dal decreto crescita (Dl 34/2019) convertito giovedì 27 giugno dal Parlamento.
Quanto stabilito, invece, dal decreto 119/2018 prevedeva una moratoria delle sanzioni fino al 30 giugno, mentre una modifica effettuata in sede di conversione in legge del decreto, ha aggiunto la normativa che estende le disposizioni date fino al 30 settembre per tutti i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile.
Quanto previsto da comma 1 dell’articolo 10 dispone, infatti, precise normative per le sanzioni:
“Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019”.
Dunque la sanzioni si riduce al 20% e si applica poi il ravvedimento operoso, che consente al contribuente di pagare 1/9 del minimo per la regolarizzazione che avverrà entro 90 giorni.
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Mancata emissione della fattura elettronica
Se la fattura elettronica non è stata emessa, si applica la sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 471/1997 che prevede una sanzione dal 90% al 180% dell’IVA relativa all’imponibile.
Ma le problematiche più dure li avrà chi non riceve la fattura elettronica e non attua risoluzioni.
Se la fattura tra privati non viene ricevuta, il ricevente deve attivarsi immediatamente e procedere all’emissione dell’autofattura da inviare tramite il SdI, indicando la tipologia del documento TD20.
Questa tipologia evita al committente di incorrere nelle sanzioni descritte precedentemente, previste dall’articolo 6, comma 8 del decreto legislativo 417/97, con sanzioni pari al 100% dell’imposta.
Le sanzioni,dunque, possono variare dai 250 euro a 2000 euro.
Come rimediare agli errori involontari nella fattura elettronica
Ho emesso la fattura elettronica e successivamente ho trovato un errore in fattura, come posso fare?
Dopo aver notato l’errore, bisogna emettere una nota di credito a storno della fattura elettronica emessa e effettuare una riemissione della stessa, con una nuova numerazione e correggendo l’errore.
Per evitare di incorrere ad errori involontari ci sono due modi:
- notare il codice errore da parte del Sistema di interscambio;
- effettuare il controllo di gestione che fa emergere un errore che è emerso nell’ambito di un controllo contabile/amministrativo.
Alcuni errori, infatti, non causano uno scarto della fattura elettronica in sede di trasmissione al Sistema di Interscambio e vengono notati solo durante un controllo amministrativo.
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