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Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica carburanti

L'obbligo è per tutti?


Dal 1° luglio 2018, scatta l‘obbligo fattura elettronica carburante, previsto per rivenditori di carburante per autotrazione che effettuano cessioni nei confronti dei titolari di partiva IVA. La nuova fattura elettronica sostituirà la vecchia scheda carburante, per permettere la deduzione dell'IVA e del costo di acquisto degli stessi.


E’ il primo step previsto dalla Legge di Bilancio che ha introdotto l’obbligo graduale di fatturazione elettronica al B2B. Interessati principalmente dal provvedimento sono coloro che acquistano carburanti per operazioni a favore di aziende e professionisti.


Sono esentati dall'emissione dell'e-fattura i privati consumatori per le cui transazioni, in un'ottica di trasparenza, è prevista la memorizzazione elettronica e la comunicazione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.


Obiettivo della legge


L'obiettivo è quello di prevenire e contrastare con ogni mezzo l'evasione fiscale e le frodi in materia di IVA ed a tal fine sono stati resi obbligatori anche mezzi alternativi di pagamento rispetto al denaro contante come carte di credito, di debito e prepagate.


Nonostante i vari tentennamenti e richieste di slittamento la data di decorrenza dell’obbligo è fissata al 1° luglio 2018 ed è coerente con la decisione di esecuzione n. 2018/593/UE, con la quale il Consiglio europeo ha autorizzato lo Stato italiano - per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2021 - ad accettare come fatture i soli documenti in formato elettronico emessi da soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale diversi da quelli che beneficiano del regime di franchigia per le piccole imprese.


Chi è escluso


Come detto l'emissione della fattura è obbligatoria per i titolari di partita IVA che acquistino carburante nell'esercizio di impresa come riportato nel riformulato comma 3 dell'art.22 del decreto IVA. Allo stesso tempo la modifica dell’art. 2, comma 1, lettera b), D.P.R. n. 696/1996,  rende esonerati dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, salvo richiesta esplicita del cliente, i privati consumatori.

L'esonero dalla certificazione implica però che tali operazioni siano memorizzate elettronicamente e trasmesse per via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sempre a partire dalla stessa data.


Tuttavia il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 106701 del 28 maggio 2018 ha stabilito che l’adempimento sarà obbligatorio inizialmente per i soli impianti di erogazione di carburanti ad elevata automazione. Si intendono gli impianti in cui il rifornimento avviene in modalità self service, prepagata e provvisti di sistemi di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatori di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.


Progressivamente, fino al 1° gennaio 2020, il provvedimento sarà esteso anche a tutte le ulteriori categorie che effettuano cessioni di carburanti.


Cosa dovranno includere le nuove fatture?


L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso si effettuino più operazioni di acquisto contestualmente ed anche una sola di queste sia soggetta ai nuovi obblighi di documentazione elettronica, l'emissione della e- fattura includerà anche le altre operazioni.


Facciamo un esempio per chiarire le idee. Se un soggetto IVA acquista benzina per il proprio veicolo aziendale presso un impianto di distribuzione carburante e, contestualmente, vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, etc.), ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenta cumulativamente tali operazioni deve necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.


Modalità di pagamento e agevolazioni


Con la circolare n.8/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni in merito al pagamento per la cessione di carburanti interessati dall’e-fattura a partire dal prossimo luglio 2018. Ai fini della deducibilità dei costi e detraibilità dell’IVA e della deduzione della spesa è indispensabile non solo il possesso della fattura elettronica, ma anche l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante come carte di credito, carte di debito o carte prepagate


Introduzione del QR-code


Per facilitare le velocizzare l'emissione delle fatture l'Agenzia delle Entrate ha creato una App Gratuita che consentirà al soggetto che emette fattura di acquisire “in automatico” i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall'Agenzia a tutte le partite IVA nell'area autenticata del sito Internet.