Fatturazione elettronica
Fattura anticipata: definizione e casistiche
Secondo il Decreto Iva (D.p.r. 633/1972, art. 21), l’emissione della fattura deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Tuttavia, ci sono casi in cui è possibile emettere una fattura anticipata, se si rispettano determinati requisiti.
L’art. 6 del decreto contiene specifiche normative a cui fare riferimento per effettuare una fattura a seconda delle tipologie di operazioni che si realizzano, quindi se si tratta di una cessione di beni, con distinzione tra beni immobili o mobili, oppure se si tratta di una prestazione di servizi.
La normativa prevede la presenza di alcune casistiche per la quale si potrebbe procede con una fattura anticipata, che andremo ad analizzare nel dettaglio all’interno di questo articolo.
Che cos’è e quando fare una fattura anticipata
La fattura anticipata è considerata a tutti gli effetti un documento contabile redatto prima dell’effettuazione di un’operazione di pagamento. Il documento rispetta tutti i requisiti imposti dalla legge e attesta il passaggio di un bene o servizio all’acquirente.
L’emissione delle fatture anticipate sono ammissibili sono in due casi specifici:
Incasso di acconti, valida per la cessione di beni;
Emissione anticipata della fattura, valida per l’emissione del documento prima della spedizione di un bene o prima del pagamento di un servizio.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di emissione di fattura in via anticipata, il soggetto passivo ha a disposizione 12 giorni per la trasmissione del documento al Sistema di Interscambio, a partire dalla data indicata all'interno del file XML.
Come realizzare una fattura anticipata
Una fattura anticipata per essere considerata a norma di legge deve contenere tutte le informazioni obbligatorie per le fatture tradizionali, devono essere iscritte nell’apposito registro, e per chi ne è soggetto ne consegue la scrittura contabile del debito IVA.
Tra gli elementi fondamentali da inserire in fattura troviamo:
Data di emissione;
Numero del documento;
Dati identificativi dell’emittente;
Dati identificativi del cliente;
Codice destinatario o pec del cliente;
Tipo di pagamento;
Estremi del documento di trasporto o DDT;
Descrizione dei beni o servizi;
Prezzi;
Aliquota e ammontare Iva;
Eventuale marca da bollo.
Quando emetterla
Come anticipato all’inizio del paragrafo, la normativa stabilisce regole diverse per ogni tipologia di operazione: riguardo la cessione di beni immobili la fattura anticipata può essere effettuata nel momento in cui è stato firmato il contratto da entrambe le parti, mentre per la cessioni di beni mobili si fa riferimento al momento della spedizione o della consegna del bene per emettere la fattura anticipata.
In presenza di fatturazione differita, il documento deve essere emesso entro il quindicesimo giorno del mese successivo all’atto di compravendita e la cessione dei beni deve essere accompagnata dal DDT (Documento di trasporto). In questo caso, è necessario indicare in fattura sia la data che il numero del DDT senza dover riportare la data della spedizione. In caso di fatturazione anticipata, l’operazione viene considerata portata a compimento alla data della fattura o del pagamento.