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Esterometro 2021: il 30 aprile arriva la prima scadenza trimestrale
Il primo appuntamento per l’invio dell’esterometro è il 30 aprile, prima scadenza trimestrale per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Non cambiano le istruzioni per l’invio dei dati relativi alle operazioni da e verso l’estero. Si tratta dell’ultimo anno in cui è attivo l’esterometro, visto che l’adempimento verrà ufficialmente abolito a partire dal 1° gennaio 2022.
L’esterometro è un adempimento che è stato introdotto contemporaneamente all’obbligo di fatturazione elettronica e riguarda l’invio dei dati relativi alle operazioni da e verso l’estero, non soggette all’obbligo di fatturazione elettronica.
In questo articolo andremo a vedere quali sono le ultime quattro scadenze dell’esterometro, da segnare sul calendario e ricorderemo le sanzioni a cui è possibile andare incontro se non si effettuano i versamenti.
Esterometro 2021: le 4 scadenze da ricordare
In vista del termine ultimo per l’invio dell’esterometro relativo al primo trimestre 2021, ecco quali sono le istruzioni offerte dall’Agenzia delle Entrate per la compilazione e la trasmissione del documento: il documento deve essere trasmesso con cadenza trimestrale da tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio nazionale che effettuano acquisti o vendite da nazionalità estere e non emettono fattura elettronica.
Questo adempimento serve a comunicare all’AdE i dati delle fatture ricevute ed emesse verso o da controparti extra-comunitarie o comunitarie. L’invio dell’esterometro deve essere effettuato telematicamente, in formato XML, secondo le specifiche tecniche riportato dal paragrafo 4 dell’allegato A al provvedimento n. 89757/2018.
L’esterometro non deve essere inviato per le operazioni transfrontaliere ai quali è stata allegata una bolletta doganale.
Vediamo nel dettaglio quali sono le scadenze esterometro 2021:
30 aprile, per operazioni transfrontaliere effettuate nel primo trimestre dell’anno in corso;
2 agosto, per operazioni transfrontaliere effettuate nel secondo trimestre;
2 novembre, per operazioni transfrontaliere effettuate nel terzo trimestre;
31 gennaio 2022, con riferimento alle operazioni transfrontaliere del quarto trimestre.
Esterometro 2021: le sanzioni in caso di invio errato, tardivo o omesso
In caso di omesso, errato o tardivo invio dell’esterometro, la sanzione prevista ammonta a 2 euro per ciascuna fattura, per un limite di 400 euro mensili. La sanzione si riduce di circa la metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza.
Il versamento delle sanzioni dovute deve essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice tributo 8911.
Qui è possibile scoprire quali sono le nuove istruzioni date dall’Agenzia delle Entrate e attive da gennaio, per la corretta compilazione e invio dell’esterometro 2021. Nell’articolo sono riportate anche le ultime novità relative all’abolizione dell’esterometro e introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile la guida ufficiale relativa all’esterometro 2021.