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Fatturazione elettronica
Stefania Spoltore
31/12/2020

Esterometro 2021: nuove istruzioni di fatturazione da Gennaio



La fattura elettronica, emessa a partire dal 2019 per l’acquisto di un bene o di una prestazione, per essere valida ai fini fiscali deve essere generata rispettando tutte le specifiche volte a garantire l’inalterabilità e l’integrità del documento. Il nuovo tracciato della fattura elettronica, aggiornato alla versione 1.6.1 e facoltativo dall'1° ottobre 2020, diventerà obbligatorio a partire dal 1° gennaio 2021. 


In particolare, sarà necessario prestare più attenzione quando si utilizzerà la nuova versione delle specifiche tecniche per l’e-fattura: con l’obiettivo di indicare in maniera univoca e puntuale le varie tipologie di operazioni IVA nella trasmissione dei dati delle fatture elettroniche e delle operazioni transfrontaliere (quindi, l’Esterometro), bisogna prestare attenzione al corretto utilizzo dei codici da immettere nei campi “Tipo Documento” e “Natura”, introdotti nel nuovo tracciato XML.


L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una nuova guida pratica volta ad agevolare l’adozione del nuovo tracciato, riassunte in questo articolo.




Agenzia delle Entrate: guida pratica istruzioni Esterometro 2021 in FE


Sono stati introdotti nuovi tipi di documenti, TD17-TD18 e TD19 per consentire di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi a tutte gli acquisti da fornitori residenti o stabiliti all’estero

L’introduzione del tipo documento TD16, invece, consente di comunicare le informazioni relative agli acquisti in reverse charge


Ecco un riepilogo dei codici-tipo-documento per la corretta compilazione dei campi relativi adatti anche all’Esterometro 2021:


  • TD01 Fattura 

  • TD04 nota di credito  

  • TD05 nota di debito  

  • TD07 fattura semplificata  

  • TD08 nota di credito semplificata  

  • TD09 nota di debito semplificata  

  • TD10 fattura di acquisto intracomunitario beni 

  • TD11 fattura di acquisto intracomunitario servizi

  • TD12 documento riepilogativo 

Nuovi campi “Natura”


I campi “Natura” consentono di associare il tipo di operazione tracciata dal documento elettronico ai diversi campi della dichiarazione annuale IVA. Ecco le principali novità del tracciato XML 1.6 relativi ai campi natura:  


  • Introduzione data di fine validità per i codici Natura N2, N3 e N6;

  • Introduzione data di entrata in vigore dei controlli con codice 00445 e 00448.


Sono stati introdotti delle nuove sotto categorie di dettaglio di codici natura IVI che consentiranno all’AdE di predisporre una bozza di dichiarazione IVA precompilata: 


  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72

  • N2.2 non soggette – altri casi

  • N3.1 non imponibili – esportazioni

  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie

  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

  • N3.6 non imponibili – altre operazioni

  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

  • N6.2 inversione contabile cessione di oro e argento puro

  • N6.3 inversione contabile subappalto nel settore edile

  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

  • N6.5 inversione contabile cessione di telefoni cellulari

  • N6.6 inversione contabile cessione di prodotti elettronici

  • N6.7 inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi

  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico

  • N6.9 inversione contabile altri casi



Esterometro: ultime novità con la Legge di Bilancio 2021


La Legge di Bilancio 2021, ancora in fase di approvazione al Senato, prevede l'abolizione dell’Esterometro a partire dal 1 gennaio 2022. Ciò significa che la trasmissione dei dati avverrà tramite il Sistema di Interscambio.


La norma va a modificare l'art 1 comma 3 bis del DLgs n 217/2015 che ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica per la trasmissione dei dati relativi ad operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi delle operazioni transfrontaliere. Al contrario, invece, la novità introdotta prevede che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sono trasmessi telematicamente utilizzando il SdI attraverso il formato della fattura elettronica.


Questa modifica ha lo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi IVA, eliminando così l’obbligo di trasmissione della comunicazione solo per le operazioni transfrontaliere.


Per scaricare la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche ed esterometro dell’Agenzia delle Entrate clicca QUI