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Attualità

Decreto Rilancio: novità e disposizioni per lavoratori e imprese


Il testo ufficiale del Decreto Rilancio è stato pubblicato la sera del 19 maggio in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 20 maggio 2020 dopo lunghi giorni di attesa. Contiene al suo interno numerose misure, novità e bonus a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese: sono stati stanziati 54,9 miliardi di euro per la ripartenza economica dell’Italia e le disposizioni integrate nel testo del decreto sono 98.

Alcune misure, come il bonus 600 per le Partite IVA e la cassa integrazione, sono state riprese ed aggiornate dal Decreto Cura Italia, mentre le nuove disposizioni come l’abolizione dell’IRAP, il reddito di emergenza e i finanziamenti a fondo perduto rappresentano delle novità per imprese e cittadini.

Le categorie soggette alle misure più importanti sono: il lavoro e il sostegno del reddito, le famiglie, le imprese, il turismo, la mobilità e le ristrutturazioni.
In questo articolo verranno approfondite le tematiche del lavoro e delle imprese, così da offrire informazioni più approfondite ai nostri utenti.





Decreto Rilancio: le misure per lavoratori ed imprese integrate nel testo ufficiale


Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha lavorato ad un pacchetto di misure che mira a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori colpiti dalla crisi economica causata dal Coronavirus.

L’obiettivo principale del Governo è quello di supportare e rafforzare tutte le attività produttive che hanno subito delle forti perdite di fatturato durante l’emergenza Covid-19. Ecco gli interventi attivati dal Governo Italiano per i lavoratori e le imprese:


  • Disposizioni Decreto Rilancio: lavoro e sostegno al reddito


Bonus 600 e 1000 euro Partite IVA


Tra le novità più importanti presenti nel Decreto Rilancio troviamo il bonus per le Partite IVA rinnovato a 600 euro e aumentato a 1.000 euro se sono state registrate delle perdite superiori al 33% rispetto al fatturato dello stesso periodo nel 2019.

Il bonus Partite IVA di maggio è usufruibile da tutti i professionisti, co.co.co, lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, mentre non è previsto per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell’Ago come artigiani e commercianti.

L’articolo 18 del Decreto Rinascita afferma che: “Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020”.

Proroga cassa integrazione


La cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, può essere prorogata per altre 5 settimane per tutti coloro che hanno già fruito delle 9 settimane precedenti e può essere applicata nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Inoltre, è possibile richiedere ulteriori 4 settimane dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

L’articolo 68 comma 1 afferma che: “I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, , possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell’articolo 73-bis”.

Ciò significa che il periodo di cassa integrazione ordinaria di diciotto settimane venga alla fine diviso in due parti: 14+4. Le altre quattro settimane sono previste esclusivamente in caso di necessità e proroga della sospensione o riduzione dell’attività, e può essere effettuata a partire dal 1° settembre fino al 31 ottobre.

La distinzione 14+4 non è prevista per il settore del turismo la quale può usufruire delle predette quattro settimane anche per i periodi antecedenti al 1° settembre 2020, a condizione che i medesimi lavoratori abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima delle 14 settimane.

A causa delle diverse problematiche legate al termine di scadenza per la presentazione delle domande, scaduto il 31 maggio 2020, è possibile che il Governo provvederà ad introdurre ulteriori misure per tutte le imprese che hanno dipendenti in cassa integrazione fino a giugno e non hanno avuto la possibilità di presentare un’ulteriore domanda.

Proroga Naspi e DIS-COLL


A sostegno di tutti coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione, la misura Naspi all’interno del Decreto Rilancio prevede la proroga dell’assegno per due mesi per tutti coloro cui l’indennità è scaduta nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30° Aprile 2020.

Ad aver diritto al prolungamento dell’assegno di disoccupazione saranno tutti i soggetti esclusi dalle indennità introdotte nei precedenti decreti economici, come il bonus di 600 euro o come i bonus destinati alle famiglie.

Stop licenziamenti


Ai datori di lavoro è vietato licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo per un periodo di 5 mesi ed è stata introdotta la possibilità di revoca per tutti i licenziamenti avvenuti tra febbraio e marzo 2020, a condizione che venga richiesta la cassa integrazione in deroga.

L’articolo 80 del testo ufficiale del Decreto Rilancio va a modificare l’articolo 46 del decreto n.18/2020 Cura Italia, che stabilisce la sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per due mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020.
Attraverso il nuovo decreto, i 60 giorni sono stati sostituiti con una proroga di 5 mesi (fino ad agosto 2020) ed è stato aggiunto al testo la seguente disposizione: “Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.

  • Disposizioni Decreto Rilancio: imprese


    Contributi a fondo perduto


    Lo Stato Italiano eroga dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita IVA.

    La misura può essere richiesta dai soggetti che hanno subìto danni economici a seguito della crisi sanitaria, che presentano i seguenti requisiti:

    - Se si presenta ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
    - Se il fatturato di aprile 2020 ha subito una riduzione del 33% rispetto al fatturato di aprile 2019;
    - Se  hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
    - Se i soggetti IVA hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni in cui lo stato di emergenza era in vigore il 31 Gennaio 2020,  quando è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria.

    L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato attraverso l’applicazione di una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato di aprile 2019:

    - 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000€;
    - 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100.000€ e 400.000€;
    - 10% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 400.000€ e 5.000.000€.


    Stop IRAP

    Nel Decreto Rilancio è stata abolita la rata di giugno dell’IRAP, che rappresenta il saldo del 2019 e il primo acconto del 2020, per tutte le imprese che hanno fatturato fino a 250 milioni di euro nel 2019.

    Per quanto riguarda il taglio dell’Irap, si tratta di un provvedimento una tantum previsto dall’articolo 24 del decreto Rilancio: “Non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019”.

    Per godere dell’agevolazione basta semplicemente non pagare nulla il prossimo 30 giugno e tale importo sarà escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

    Bonus bollette

    Il nuovo decreto prevede anche una riduzione delle bollette elettriche per le imprese, in riferimento ai mesi di maggio, giugno e luglio 2020.

    Il bonus bollette consiste in un intervento sugli oneri di sistema, sul trasporto e gestione del contatore, dunque un taglio netto sulle quote fisse. Gli oneri di sistema rappresentano tutte quelle voci di spesa che non riguardando il consumo effettivo di acqua, luce e gas.

    Bonus affitto 2020: credito d’imposta del 60%

    Nel testo ufficiale è previsto un rimborso delle spese dell’affitto tramite credito d’imposta del 60% per tutte le imprese che hanno fatturato meno di 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente e nel caso di attività di lavoro autonomo.

    Il bonus del 60% sul canone d’affitto si estende a tutte le locazioni commerciali ed è riconosciuto per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.  Per usufruire del credito d’imposta del 60% aggiornato con il Decreto Rilancio, è importante avere i seguenti requisiti:

    - Un limite relativo a ricavi o compensi, non superiori a 5 milioni di euro per il 2019;
    - Una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

    Proroga scadenze fiscali


    Le scadenze per il versamento di ritenute, contributi, IVA e per tutti i pagamenti sospesi per i mesi di aprile e maggio vengono rinviati al 16 settembre 2020. Potranno beneficiarne anche nuovi destinatari come gli istituti di bellezza, le lavanderie o i servizi di pompe funebri.

    In particolare il Decreto Rilancio prevede la proroga delle seguenti scadenze fiscali, fissata al 16 settembre 2020:

    - Scadenze IVA;
    - Ritenute d’acconto;
    - Contributi previdenziali;
    - Contributi Inail;
    - Atti di accertamento;
    - Cartelle esattoriali;
    - Rate rottamazione-ter, saldo e stralcio.

    I versamenti sospesi ad aprile e maggio hanno subito la proroga della scadenza al 30 giugno e attualmente spostata nuovamente al 16 settembre e sono:

    - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
    - Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
    - Scadenze IVA;
    - Contributi previdenziali e assistenziali;
    - Premi per l’assicurazione obbligatoria.

    Nel decreto Rilancio è stato introdotto anche il rinvio al 1° gennaio 2021 del processo sperimentale che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
    Inoltre, è stata prorogata sempre al 1° Gennaio 2021 la procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio.

    Bonus Sanificazione

    Il credito d’imposta per la sanificazione, mascherine, gel disinfettanti e DPI aumenta del 60% e la procedura per la domanda è stata semplificata rispetto alla versione prevista dal decreto Cura Italia: non servirà più attendere il decreto attuativo di MEF e MISE ma basterà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per dare il via al bonus.

    Il credito d’imposta sale al 60% è previsto con un limite massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, che può essere un esercente di arti e professioni, gli enti non commerciali tra cui gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

    Le spese sostenute ammissibili al credito d’imposta riguardano:

    - La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
    - L’acquisto di dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    - L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
    - L’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi come termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    - L’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale come le barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

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