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Fatturazione elettronica

Come numerare la fattura elettronica emessa dopo lo scontrino


L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, nel corso dei mesi, diverse indicazioni relative la fattura elettronica in modo da offrire a tutti i commercianti dei consigli per non sbagliare l’emissione della e-fattura

Capita a tutti i titolari di una piccola attività commerciale di avere dei clienti che chiedono la fattura, dopo aver ricevuto lo scontrino.


La normativa espressa dall’ art. 12, legge n. 413/1991 prevede l’obbligo di certificare i corrispettivi derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi, per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, mediante il rilascio 

  • della ricevuta fiscale
  • dello scontrino fiscale


Con l’avvento della fattura elettronica, obbligatoria dal 1° Gennaio 2019, numerose sono i dubbi e le perplessità espresse dai piccoli commercianti: tra le FAQ presentate all’Agenzia delle Entrate, è stato chiesto da un commerciante al minuto se la fattura a richiesta del cliente, denominata “fattura con scontrino” debba essere necessariamente elettronica. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato ai soggetti esclusi dalla fattura elettronica, che: “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”. 

In caso di richiesta esplicita del cliente del rilascio della fattura, bisogna trovare applicazione tra le regole generali riferite alla fatturazione. 




Come numerare una fattura elettronica realizzata dopo lo scontrino?


La prassi fiscale prevede la possibilità di annotare la “fattura con scontrino” non elettronico, ma l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nel caso in cui il soggetto non rientri in uno dei casi di esonero previsti dalla normativa vigente, la “fattura con scontrino” NON DEVE avere forma analogica.


L’Agenzia delle Entrate attraverso la FAQ n.45 del 21 dicembre 2018 ha precisato: “Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale [.. ] nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta” 

Il blocco informativo “AltriDatiGestionali” deve essere compilato riportando nei campi:

  • TipoDato”: le parole “Numero scontrino”;
  • “RiferimentoTesto”: l’identificativo alfanumerico dello scontrino;
  • RiferimentoNumero”: il numero progressivo dello scontrino o della ricevuta fiscale;
  • RiferimentoData”: la data dello scontrino.


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Scontrino elettronico in vigore dal 1 Luglio 


Il Decreto Fiscale 2019 ha introdotto delle importanti novità con il progetto “antievasione: dal 1° luglio è obbligatorio l'emissione dello scontrino elettronico per i commercianti che hanno ricavi oltre i 400.000 euro.

La nuova legge sarà estesa a tutti i commercianti a partire dal 1° Gennaio 2020

 

Tra le categorie esonerate dallo scontrino elettronico troviamo attualmente:

  • Tabaccai;
  • Giornalai;
  • Tassisti;
  • coloro che effettuano prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli. Il biglietto di trasporto assolve alla funzione di certificazione fiscale;
  • I soggetti che effettuano operazioni cui i ricavi non sono superiori all’1% del volume d’affari del 2018;
  • I soggetti che effettuano operazioni a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti internazionali;

 

Per avere più informazioni sullo scontrino elettronico ti invitiamo alla lettura del nostro articolo dedicato.

 

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