Fatturazione elettronica
E-fattura: fine moratoria sulle sanzioni
Dal 1° ottobre 2019 le sanzioni sulle operazioni in ritardo riguardanti la fattura elettronica riprendono il loro corso naturale. Termina definitivamente la tregua per agevolare i primi mesi di decorrenza dal nuovo obbligo. Previste nuove regole e multe salate.
Le nuove regole e le sanzioni
Il periodo di moratoria è concluso, dal 1° ottobre si pagano le sanzioni per ritardo nell’emissione della fattura elettronica.
Ci si riferisce alla possibilità, regolamentata dalla stessa legge che ha introdotto l'obbligatorietà di e-fattura (Dl 119/2018), di ottenere annullamento o riduzione delle sanzioni in caso di ritardo nell'emissione delle fatture elettroniche.
Tali disposizioni sono state pensate per rendere più agevole il passaggio epocale alla fatturazione elettronica e permettere a tutti i contribuenti di comprendere i meccanismi e le regole delle nuove modalità digitali.
Ora però sono applicabili per tutti le sanzioni previste dal dlgs 471/199, che possono arrivare fino al 180% dell’imposta per chi non rispetta il termine massimo di 12 giorni per l’invio delle fatture "immediate"al sistema di interscambio, o compie altre violazioni sanzionabili per legge.
Vediamo insieme, punto per punto, le sanzioni e le specifiche regole applicative pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Moratoria
Il Dl 119/2018, norma che ha introdotto l’obbligo di fattura elettronica a partire dal 1°gennaio 2019, ha incluso un periodo “di transizione”, in cui le sanzioni per gli errori o i ritardi relativi all'emissione della e-fattura non sarebbero stati applicati.
In particolare sino al 30 giugno è stato possibile vedersi disapplicare le sanzioni in caso di emissione di fattura elettronica oltre i termini di legge ma entro il termine di versamento IVA.
Nel caso invece emissione ritardata, ma entro il termine del mese o trimestre successivo, la sanzione veniva ridotta dell’80%.
Tale periodo di moratoria si è concluso il 30 settembre 2019, e si è passati al regime ordinario.
In base a quanto riportato all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, l’invio della fattura al Sdi deve avvenire entro 24 ore dall’effettuazione dell’operazione.
Con il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) sono state apportate modifiche alla norma introducendo un margine di flessibilità.
Pertanto, nella versione attuale, il comma 4 dell’art. 21 stabilisce che “la fattura è emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6”.
Da evidenziare anche che non sono cambiati i termini per emettere la fattura negli altri casi particolari disciplinati dal predetto comma 4, tra qui quelli in caso di fatturazione differita.
Sanzioni per omessa o ritardata fatturazione
La norma di riferimento in questo caso è l’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 che:
- in caso di ritardo nell’emissione prevede una sanzione che può andare dal 90% al 180% dell’imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio, con un minimo di 500 euro (articolo 6 dLgs 471/1997);
- la stessa sanzione, commisurata all’imposta, viene applicata a chi indica, nella documentazione e/o nei registri, un’imposta inferiore a quella dovuta.
- la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
- per operazioni non imponibili, non soggette a IVA o soggette ad inversione contabile viene
- fissata una sanzione compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati (se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro).
Regole applicative
Tutte le regole applicative sulle sanzioni, pre e post moratoria, sono contenute nella circolare delle Entrate 14/2019.
Va chiarito che l’estensione della moratoria fino al 30 settembre include tutte le operazioni effettuate entro quella data.
Per tale ragione le operazioni avvenute a settembre 2019 potranno ancora beneficiare della sanzione ridotta al 20% inviando fattura entro il 16 novembre 2019 (termine di versamento dell’Iva).
Per tutte le operazioni che si riferiscono ad operazioni avvenute a partire del 1° ottobre invece le sanzioni sono pienamente applicabili e le relative e-fatture devono essere emesse entro 12 giorni dall'effettuazione dell’operazione.
Soggetti trimestrali
Per quanto riguarda i soggetti trimestrali la data della moratoria è comunque ferma al 30 giugno 2019 ma in virtù del meccanismo di liquidazione trimestrale dell’Iva, l’effetto della stessa sarà valido sino al 18 novembre 2019 (termine ultimo per la liquidazione Iva).
Potranno quindi beneficiare della riduzione della sanzione dell’80% le fatture del secondo trimestre 2019 emesse da tali soggetti e riferite ad operazioni effettuate dal 1° aprile 2019 sino al 30 giugno 2019, se trasmesse al SdI oltre il termine per la liquidazione IVA periodica del secondo trimestre (20 agosto 2019), ma entro quello per la liquidazione IVA periodica del terzo trimestre (18 novembre 2019).